La Piceno Tir opera costantemente secondo standard qualitativi finalizzati a fornire il massimo livello di servizio per il cliente, nel rispetto delle esigenze di puntualità di consegna delle merci che ci vengono affidate e nella garanzia di sicurezza durante tutte le fasi del trasporto, a tutela dei beni e del committente. Questi requisiti rappresentano per la nostra azienda non solo dei punti di forza, ma anche dei principi fondamentali che ispirano tutto il nostro lavoro.

L’obiettivo della Piceno Tir è quello di operare sempre nell’ambito dei valori della legalità, dell’onestà, della tutela della salute e della sicurezza, della promozione del capitale umano, della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile e profitto responsabile.

I principi e le regole di legalità ed onestà della nostra Mission rappresentano i valori di riferimento per Piceno Tir e devono ispirare ogni comportamento della Società e dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori.

Gli operatori di Piceno Tir, ma anche gli stakeholders (clienti, fornitori, consulenti, professionisti) si impegnano ad aderire alla mission ed ai valori aziendali e a rispettare le regole individuate.

Formazione e aggiornamento

Il personale della Piceno Tir nel corso del 2018 continua il suo impegno nella crescita e nello sviluppo delle competenze del proprio personale con  i seguenti corsi di formazione e aggiornamento professionale:

  1.   Addetto primo soccorso 
  2.   Addetto antincendio 
  3.   Salute e sicurezza 
  4.   Corso cronotachigrafo 
  5.   Addetto carrello elevatore 
  6.   Compilazione, gestione e utilizzo della documentazione a bordo dei mezzi 
  7.   Corso d’Inglese 
  8.   Gestione sinistri attivi e passivi 
  9.   Marketing e gestione commerciale 

La formazione e lo sviluppo organizzativo di tutti i membri del nostro team di lavoro rappresentano obiettivi prioritari ed un ulteriore indicatore per i nostri clienti di professionalità e serietà.

Responsabilità del Committente sul Trasporto

Il D.L. 286/05, meglio noto come Riforma del Trasporto, istituisce il principio della Responsabilità Condivisa del trasporto su tutta la filiera del servizio, dal Committente fino all’ultimo vettore.

“ DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2015, n. 286, con modificazioni introdotte dalla Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014.

…(Omissis)…
4-bis. Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies.

In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4- quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.

Art.7. Responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce … laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285… Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

(Omissis)

…Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

a)  Articolo 61 (sagoma limite);
b)  Articolo 62 e 167 (massa limite);
c)  Articolo 142 (limiti di velocità);
d)  Articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e)  Articolo 174 (ore di guida e riposo degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose)
…Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo.

(Omissis)